2021: tutto quello che devi sapere sul bonus facciate

2021: tutto quello che devi sapere sul bonus facciate

La Legge di Bilancio ha prorogato anche al 2021 il bonus facciate, ovvero la detrazione pari al 90% che si può ottenere per gli interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici di ogni categoria catastale situati in zone A e B o assimilate. Vediamo maggiori informazioni sul Bonus Facciate 2021.

Cosa è e come funziona il bonus facciate 2021

L’Agenzia delle Entrate parla del bonus facciate come del “nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città”. L’obiettivo di questa agevolazione è proprio quello d riqualificare il patrimonio edilizio esistente, con una detrazione del 90% che si va ad aggiungere al Bonus Ristrutturazioni e all’Ecobonus.

Possono accedere al bonus persone fisiche e imprese che realizzano interventi di recupero o restauro della facciata esterna, sia inquilini sia proprietari, residenti o no in Italia.

Lavori interessati al Bonus Facciate 2021

Il bonus facciate 2021 riguarda i lavori su immobili situati nelle zone A e B o in zone assimilabili sulla base della normativa regionale e dei regolamenti edilizi comunali. Rientrano tra i lavori ammessi quelli di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna degli edifici, compresi quelli di pulitura e tinteggiatura, gli interventi su balconi e fregi, ma anche su grondaie e pluviali, parapetti e cornici.

Possiamo dire che rientrano nel Bonus Facciate 2021 i lavori di:

  • pulitura e tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata;
  • lavori su balconi, ornamenti e fregi;
  • lavori sulle strutture della facciata influenti dal punto di vista termico e che riguardano il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Ricordiamo che l’intervento va fatto sull’involucro esterno visibile su strada o su suolo pubblico dell’immobile. Per questo il bonus facciate è un’alternativa al Superbonus al 100% per la posa del cappotto termico, che appare più invitante per i minori adempimenti necessari.

I requisiti minimi per accedere all’agevolazione sono quelli previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 e comprendono il valore limite della trasmittanza termica stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico l’11 marzo 2008 e aggiornato al 26 gennaio 2010.

I valori delle trasmittanze termiche devono essere anche inferiori a quelli indicati dall’ Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015. 

Verifiche e beneficiari del Bonus Facciate 2021

Le verifiche e il controllo sul rispetto dei requisiti sono fatti con modalità simili a quelli dell’Ecobonus e prevedono le stesse procedure e adempimenti. Possono beneficiare del bonus facciate i contribuenti anche titolari di partita IVA che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile e ne sostengono le spese per i lavori agevolati. In altre parole, il bonus facciate del 90% spetta a:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Non hanno diritto al Bonus Facciate 2021 i contribuenti che hanno solo redditi assoggettati a tassazione privata o imposta sostitutiva come le Partite IVA in regime forfettario. Il bonus può essere portato in detrazione fiscale con 10 quote annuali di pari importo.

È importante considerare che la rata annuale spettante è riconosciuta fino a capienza nell’imposta lorda dovuta per il periodo d’imposta; in caso di incapienza, la somma non può essere utilizzata nei periodi successivi o richiesta a rimborso 

Come per le altre agevolazioni fiscali previsti dalla Legge di Bilancio è possibile accedere allo sconto in fattura e la cessione del credito, che il decreto Rilancio ha reso possibile anche per il Bonus Facciate.

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